Uso corretto del contrassegno disabili
La circolazione è consentita:
- nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996); Vedi il decreto ministeriale al seguente link.
- nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);
- nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).
Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile con contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili, tuttavia, le modalità di accesso alla Ztl variano da Comune a Comune. In alcuni casi è sufficiente l’esposizione del contrassegno, mentre in presenza di varchi elettronici, si deve preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo che vuole effettuare l’accesso.
Pertanto, per evitare di ricevere una multa, per la quale, si dovrebbe in seguito fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace del comune in questione, è bene informarsi prima presso i competenti uffici del comune di destinazione.
Il parcheggio è consentito:
- negli appositi spazi riservati ai disabili, nei parcheggi pubblici, con eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (riservati a un solo titolare di contrassegno disabili); per maggiori informazioni clicca qui
- nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS); vedi il regolamento
- nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, solo se espressamente stabilito dal Comune.
- nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure, quando sono previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
Il parcheggio non è consentito:
- dove vige il divieto di sosta con pannello di rimozione forzata;
- dove vige il divieto di fermata;
- in corrispondenza di: attraversamenti pedonali o ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, passi carrabili, spazi di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico; corsie di sola marcia;
- in corrispondenza o prossimità delle intersezioni; sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, in seconda fila, nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
- negli spazi per i mezzi pubblici e nelle aree riservate al carico/scarico merci;
- negli spazi di parcheggio personalizzati, cioè, riservati a un solo titolare della concessione dove la segnaletica riporta il numero dell’autorizzazione;
- nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso ai veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso ai veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.
Non esiste una normativa nazionale che regolamenta il transito e la sosta dei veicoli al servizio degli invalidi, pertanto, è bene informarsi preventivamente per conoscere nel dettaglio le Zone a Traffico Limitato (Ztl) e le Aree Pedonali Urbane (Apu), contattando la Polizia Municipale del Comune, o provando a consultare il sito web del Comune.