QUALE PROTEZIONE PER IL SOGGETTO COLPITO DA ICTUS ?
(L’Amministratore di sostegno)
- Introduzione
L’ictus cerebrale è una patologia che merita grande attenzione dato il suo elevatissimo peso sociale in termini di disabilità. Questo è il motivo per cui nel corso delle varie fasi che attraversa il soggetto colpito da ictus, un’attenzione particolare deve essere riservata agli strumenti che vengono definiti solitamente di “supporto sociale” di cui possono disporre lo stesso soggetto colpito dalla malattia e i suoi familiari: strumenti con evidente funzione di protezione e assistenza nello svolgimento di tutti gli atti della vita quotidiana;
Stabilisce l’art. 404 del codice civile : “La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi può essere assistito da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo ove questa ha la residenza o il domicilio”.
Si tratta di una forma di tutela della persona bisognosa attuata mediante un intervento di sostegno da parte – il più delle volte – di un parente che sotto il controllo del giudice aiuta la persona bisognosa nel compimento di determinati atti della propria vita di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Ogni caso di limitazione della capacità di compiere gli atti quotidiani della vita viene risolto rispettando il più possibile la dignità del soggetto. Sono significative in tal senso le parole introduttive della L. 9 gennaio 2004 n. 6 intitolato “Finalità della legge”: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Si tratta quindi di “assistere” una persona che per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
- Casistica
La casistica è molto articolata: vi rientrano sicuramente:
– i soggetti colpiti da ictus cerebrale
Ma anche
– coloro che sono affetti da sindrome di Down o da insufficienza mentale di gravità media;
– chi sia affetto da patologia psichiatrica con momenti di scompenso;
– soggetti affetti da malattia di Alzheimer;
– soggetti con disturbi della personalità;
– soggetti affetti da sindromi depressive
– soggetti affetti da ludopatia o altre forme di compulsione,
mentre
– un capitolo a sé merita l’invecchiamento, dovendo con ciò definirsi quella complessa condizione di vita che coinvolge ogni settore dell’organismo, con la precisazione che a fondamento della tutela non è la vecchiaia in sé, ma la limitazione delle funzioni della vita quotidiana.
Chi presenta la domanda
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere presentato:
-dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato
-dal coniuge,
-dalla persona stabilmente convivente,
-dai parenti entro il quarto grado dagli affini entro il secondo grado;
-dal tutore o curatore (nel caso che il soggetto sia già sottoposto alla misura della interdizione o dell’inabilitazione) ovvero dal pubblico ministero;
-dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza del disabile.
Il ricorso si presenta al giudice tutelare del luogo in cui risiede o ha domicilio il soggetto infermo o disabile. Il giudice tutelare ha sede presso il tribunale. Il giudice provvede entro 60 gg dalla presentazione del ricorso: nei casi urgenti egli può provvedere addirittura in pochi giorni.
Il giudice indica con precisione, la durata (che può essere a tempo indeterminato oppure no) dell’incarico dell’amministratore di sostegno e soprattutto degli atti che egli può compiere nonché delle spese che può sostenere. L’amministratore di sostegno deve tenere una regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto periodicamente al giudice tutelare.
- Chi può essere nominato.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Ma il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche “altra persona idonea” e quindi anche soggetti estranei al beneficiario che per caratteristica, professionalità, e predisposizione possono garantire una adeguata protezione ed un puntuale sostegno del soggetto fragile che vede ridotte le proprie autonomie.
Vi sono sicuramente ricompresi professionisti e non (avvocati, notai, commercialisti, geometri, psicologi, educatori, volontari) che per le loro competenze e doti siano disponibili ad assumere il ruolo di amministratori di sostegno. Ma anche le Province, Comuni, persone giuridiche (soggetti pubblici ed enti riconosciuti), società, associazioni e fondazioni, consorzi socio-assistenziali ed anche le Asl, collocati sul territorio.
Si osservi poi che Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
L’ufficio dell’amministrazione di sostegno è gratuito, salva equa indennità che viene liquidata dal giudice tutelare in favore dell’amministratore, da determinarsi a carico del beneficiario in considerazione alle difficoltà dell’incarico e in relazione all’entità del patrimonio dello stesso beneficiario.
La cessazione dell’incarico può essere determinata da eventi attinenti al soggetto beneficiario (morte del beneficiario) o dell’amministratore (revoca, sostituzione, sospensione dell’incarico, sopravvenuta incapacità, morte o legittimo impedimento dell’amministratore) o per scadenza del termine.
- Per il compimenti di quali atti
Due sono i criteri per determinare la scelta degli atti che potrà compiere l’amministratore di sostegno:
- lo stato fisio – psichico del soggetto;
- le finalità della nomina dell’amministratore di sostegno, sempre a favore del soggetto a cui favore è indirizzata la tutela, ma mutevoli di volta in volta.
Esempi:
-ottenere dal soggetto interessato il “consenso informato“ senza il quale non potrebbero essere posti in atto trattamenti sanitari particolarmente rilevanti per la salute della persona: il medico, infatti, è tenuto a fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive, sulle eventuali alternative diagnostico terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
– atti personalissimi nell’interesse del soggetto incapace, quali addirittura il matrimonio, la separazione personale o il divorzio, il testamento.
– atti inerenti alla vita di relazione nell’ambito familiare o di gruppo, o più in generale nell’ambito in cui vive, come ad esempio richiedere e ottenere la rimozione di barriere architettoniche, o la collocazione abitativa.
– altre volte, invece, egli assolverà alla funzione più “tradizionale” di integrare la sua volontà con quella di un altro soggetto per determinati (o tutti) gli atti rilevanti sotto il profilo patrimoniale. Fra gli atti relativi alla vita quotidiana di natura patrimoniale possono annoverarsi la domanda per lo svolgimento di attività lavorativa, la riscossione di pensioni o rendite, provvedere ai pagamenti ecc. Quanto agli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio gli atti di disposizione di beni immobili l’amministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al compimento parte del giudice tutelare.
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Il provvedimento di nomina quindi dovrà essere “modulato” in vista del o degli atti che potranno essere da lui compiuti: una riprova è che a norma dell’art. 409 c.c. “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. Sicuramente, tuttavia, il giudice tutelare nell’emanare il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve indicare specificamente per quali atti o categorie di atti l’amministratore ha potere rappresentativo e per quali soltanto una funzione assistenziale.
- La propria futura incapacità
La legge consente la designazione dell’amministratore di sostegno in previsione della propria e futura incapacità: detta scelta potrà essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il soggetto designato potrà compiere tutti gli atti sopra indicati ma soprattutto lo strumento della designazione futura può essere per le scelte terapeutiche (consenso informato) e per la scelta di determinate terapie.
Si osservi che in assenza di una legge sulle “direttive di trattamento anticipate”, la scelta dell’amministratore di sostegno per la propria futura incapacità, che possa a sua volta fornire il consenso informato sul tipo e sulla durata di determinate terapie e che possa addirittura decidere di interrompere determinate terapie, è l’unico strumento a disposizione della persona che intenda operare una scelta libera e consapevole allorchè egli non sarà più in grado di intendere e di volere.
- Conclusioni
In conclusione, la visione complessiva dello strumento dell’amministratore di sostegno conduce a un giudizio di sostanziale prevalenza rispetto ai tradizionali strumenti della inabilitazione e dell’interdizione, che pure vengono applicati seppure in via residuale per i casi di maggiore gravità e laddove non sia possibile (soprattutto per l’interdizione) individuare una volontà residua del soggetto, e quindi non sia possibile “modulare” l’intervento secondo i concreti bisogni della persona. E’ inoltre uno strumento molto più flessibile e rapido per il soggetto che si trovi temporaneamente o permanentemente in condizioni di limitate capacità.
Si osservi comunque che – al di là della volontà di chi promuove il relativo giudizio – ove sia stata chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno e, al contrario, il giudice ravvisi la necessità di far luogo all’interdizione o all’inabilitazione, rimetterà il soggetto interessato al tribunale per gli opportuni provvedimenti: analogamente, il tribunale farà lo stesso in presenza di una condizione fisiopsichica del soggetto che richieda, anzi – in considerazione di quanto sopra detto – permetta, l’applicazione del meno invasivo, più elastico e tempestivo istituto dell’amministrazione di sostegno.
CONSIGLI PRATICI
In pratica come agire quando il nostro caro non è tornato nelle condizioni precedenti, cioè quando non siamo più sicuri che abbia una capacità di giudizio e una capacità decisionale che gli permettano di agire in modo appropriato relativamente alla propria salute o vita di relazione e alla gestione economica del patrimonio personale e familiare?
Occorre fare richiesta di un amministratore di sostegno.
Quando posso fare ciò?
Precedentemente o contestualmente alla domanda di invalidità – da rivolgere all’INPS.
I care-givers possono inoltrare direttamente o attraverso un avvocato al giudice competente la domanda per ottenere l’assegnazione di un amministratore disostegno.
Perché e quando è meglio essere supportati da un avvocato?
Il ricorso deve essere più completo possibile per consentire al Giudice di provvedere in maniera puntuale e tempestiva. E’ necessario, infatti, dettagliare le residue capacità del beneficiario e, in particolare, le azioni che può svolgere in autonomia (es. gestione di piccole somme di denaro), quelle che è in grado di compiere con l’assistenza dell’Amministratore (es. dove trascorrere le vacanze), quelle che non è in grado di compiere da solo (es. gestione di beni di proprietà, apertura e gestione di conto corrente).
Pertanto un avvocato, oltre ad avere una maggiore dimestichezza in materia, per la frequentazione del giudice tutelare e della cancelleria, può individuare con maggiore esperienza bisogni e aspettative del soggetto bisognoso di assistenza (ad esempio può individuare gli ambiti di operatività dell’amministratore di sostegno per gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione); può chiedere al giudice nei casi più gravi una misura interdittiva più forte, ossia l’interdizione o l’inabilitazione, è capace di osservare con maggiore scrupolo i termini del procedimento , le notifiche, i depositi in tribunale di atti e documenti. Infine, può accadere che il soggetto destinatario della misura dell’amministrazione di sostegno possa egli stesso fare ricorso a un legale per opporsi al procedimento e questo per vari motivi ma sostanzialmente per lasciare le cose inalterate, non sempre a suo beneficio. Inoltre il Giudice Tutelare, quando riceve il ricorso, gode di ampi poteri: convoca e sente il ricorrente, sente la persona cui il procedimento si riferisce (recandosi, se del caso, presso il luogo in cui si trova), ascolta il coniuge, il convivente, i parenti e affini, i responsabili dei servizi sanitari coinvolti nella cura della persona, il Pubblico Ministero. Ecco perché spesso lo strumento dell’avvocato si rende particolarmente utile a tutela della persona bisognosa e per chi promuove il procedimento.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso il Giudice nomina, con decreto motivato immediatamente esecutivo, un amministratore di sostegno che può esser sia il “candidato” indicato nel ricorso, sia persona diversa.